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ART. 11 – Norme relative al pagamento della retta

La retta è stabilita annualmente. Per i posti-residenza in regime di accreditamento, la quota-parte a carico dell’ospite viene periodicamente definita dagli Organi competenti.

La retta o la quota-parte di cui sopra devono essere versate dal Referente dell’ospite entro il decimo giorno del mese cui si riferiscono, contestualmente al saldo delle spese extra effettuate nel mese precedente, dietro rilascio di apposita ricevuta di versamento.

La retta comprende tutti i servizi ad eccezione di:

  1. pagamento di farmaci e tickets non in regime di esenzione
  2. visite specialistiche, se in regime privatistico
  3. trasporti in autoambulanza
  4. servizio di parrucchiere
  5. servizio di podologia
  6. servizio di lavanderia per effetti personali
  7. chiamate telefoniche
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